STATUTO FONDAZIONE ANP

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede e natura giuridica, durata

  1. È costituita, ai sensi degli articoli 14 e ss. Codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 (“Codice del Terzo Settore”), la “Fondazione ANP” con sede in 00161 – Roma, Viale del Policlinico, 129/A. A seguito dell’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (di seguito, “RUNTS” ovvero “Registro”) la Fondazione assumerà la denominazione “Fondazione ANP ETS”.
  2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, secondo la vigente normativa, non ha fini di lucro e non può distribuire utili; essa opera per il perseguimento delle finalità di seguito elencate, destinando tutte le proprie risorse alla loro realizzazione.
  3. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata. Per l’esercizio della propria attività, la Fondazione può avvalersi di uffici periferici.

 

Articolo 2

Finalità e Scopi

  1. La Fondazione persegue finalità solidaristiche, culturali e di utilità sociale nei seguenti ambiti:

a) educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) formazione universitaria e post-universitaria;

c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117;

e) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

f) promozione della cultura della legalità;

g) azioni volte al contrasto delle tossicodipendenze.

2. La Fondazione, nell’intento di sostenere e promuovere attività e iniziative in ambito formativo e culturale rivolte al settore scolastico, ha lo scopo di:

a) valorizzare l’attività di ricerca e di formazione nell’ambito scolastico, anche con riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, svolgendo funzioni di promozione, sostegno e previsione nell’ambito delle materie tecnologiche e formative, anche tramite l’istituzione di osservatori permanenti;

b) promuovere e sviluppare la ricerca e la formazione tramite la gestione di appositi servizi e la partecipazione a iniziative congiunte con altri istituti nazionali e stranieri, con amministrazioni e organismi internazionali e con operatori economici e sociali pubblici e privati;

c) promuovere iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca.

La Fondazione agevola la partecipazione alla propria attività di enti e amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando e incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali funzionali al raggiungimento delle proprie finalità.

 

Articolo 3

Attività

  1. Per la realizzazione delle proprie finalità, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) promozione e sostegno finanziario di attività didattiche, formative e di ricerca;

b) promozione e svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica e alla ricerca;

c) realizzazione di servizi e di iniziative diretti a favorire l’esercizio del diritto allo studio;

d) sostegno alle attività di cooperazione scientifica e culturale con istituzioni nazionali e internazionali;

e) supporto allo svolgimento di attività di formazione e ricerca, anche attraverso la gestione operativa di strutture scientifiche, nonché la valorizzazione dei risultati di ricerche;

f) progettazione, realizzazione e gestione di strutture scolastiche e di altre strutture di servizio strumentali e di supporto all’attività scolastica;

g) promozione di seminari, conferenze e convegni, anche con altre istituzioni e organizzazioni nazionali ed internazionali, nonché partecipazione ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti;

h) progettazione, realizzazione e gestione di laboratori e centri di ricerca;

i) alta consulenza, direttamente o tramite convenzioni, contratti, accordi e intese con altri soggetti;

j) partecipazione a iniziative di sostegno all’attività di ricerca e di gestione di strutture scientifiche universitarie o di altri soggetti ed enti di ricerca, anche tramite convenzioni con soggetti terzi;

k) ricerca scientifica, da svolgere direttamente o da affidare a università, enti di ricerca o altre fondazioni, con l’intento di contribuire a elevare la qualità e l’efficacia del sistema educativo;

l) promozione e realizzazione di studi, analisi e sperimentazioni, al fine di contribuire al rinnovamento della didattica;

m) organizzazione e gestione di percorsi formativi, di stage e di altre attività formative;

n) erogazione di borse di studio e altre forme di sussidio e provvidenza, in ambiti collegati con le proprie finalità istituzionali;

o) finanziamento di programmi di ricerca, nonché promozione e organizzazione di iniziative di comunicazione, di dibattito e di confronto culturale sui temi di proprio interesse;

p) costituzione di biblioteche;

q) gestione di attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca scientifica, nonché di servizi funzionali alle stesse;

r) raccolta di fondi e richiesta di contributi;

s) costituzione di associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità;

t) promozione e organizzazione di ogni altra forma di attività di alto livello culturale coerente con le finalità e gli scopi di cui al presente statuto.

2. Per la realizzazione dei propri scopi, la Fondazione può:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate tra cui, senza esclusione di altri, l’accensione di mutui, l’acquisto di immobili, la sottoscrizione di convenzioni di qualsiasi genere;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, di natura pubblica o privata, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli propri;

e) costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento dei propri scopi istituzionali, di società di persone o di capitali nonché parteciparvi;

f) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità e degli scopi istituzionali, nel rispetto della legge e delle norme dettate dal presente statuto.

 

Articolo 4

Attività diverse

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo i criteri ed i limiti definiti dalle relative disposizioni attuative.

La loro individuazione è demandata al Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 5

Vigilanza

L’attività della Fondazione è sottoposta a vigilanza ai sensi del Codice civile e della legislazione speciale in materia.

 

Articolo 6

Patrimonio

  1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per l’esclusivo perseguimento delle finalità e degli scopi di cui al presente statuto.
  2. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione alimentato dai conferimenti in denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione, eseguiti dai fondatori ed espressamente destinati al patrimonio;

b) dai conferimenti e dalle contribuzioni corrisposti dai partecipanti nella misura che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberi di destinare a incremento del patrimonio;

c) dai beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto, ovvero da versamenti, contributi, donazioni, lasciti, legati eseguiti da persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che il Consiglio stesso decida di imputare a patrimonio;

d) dai proventi delle attività della Fondazione che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare a incremento del patrimonio;

e) dagli avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione deliberi di imputare a patrimonio;

f) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;

g) da eventuali contributi dello Stato, della Unione Europea, di enti nazionali anche territoriali, di enti sovranazionali o di privati.

3. Gli investimenti del patrimonio, deliberati dal Consiglio di Amministrazione, dovranno essere effettuati in forme soggette a rischio contenuto. È fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione del patrimonio di dotazione anche ai fini del mantenimento del riconoscimento della personalità giuridica, una volta conseguita.

 

Articolo 7

Fondo di gestione

  1. Per la realizzazione delle proprie attività, la Fondazione dispone di un fondo di gestione costituito:

a) dai redditi derivanti dalla gestione del patrimonio della Fondazione e dai proventi derivanti da attività, anche secondarie e strumentali, svolte in coerenza con le finalità statutarie e nel rispetto della normativa vigente, inclusi i fondi rivenienti da raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore;

b) da ogni eventuale provento, contributo, donazione, elargizione o lascito destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all’incremento del patrimonio;

c) dai corrispettivi per le prestazioni della Fondazione;

e) dai contributi erogati dallo Stato, da altri enti o Amministrazioni pubbliche, da contributi di fondi europei;

f) dai contributi e versamenti dei fondatori e dei partecipanti;

g) dai fondi destinati dalla Unione Europea alle attività di formazione.

2. Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. La gestione della Fondazione deve in ogni caso assicurare l’integrità economica del patrimonio.

 

Articolo 8

Esercizio finanziario

  1. L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. La Fondazione redige il bilancio di esercizio in conformità all’articolo 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117. In particolare, il bilancio consuntivo di ciascun esercizio, corredato da una relazione illustrativa dell’attività svolta e dalla relazione del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico, deve essere sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell’esercizio o entro un maggior termine, comunque non superiore a centottanta (180) giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della Fondazione.
  2. A seguito della iscrizione al RUNTS, sarà compito del Consiglio di Amministrazione provvedere nei termini di legge al deposito, presso il Registro, dei bilanci corredati della documentazione necessaria. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
  3. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali devono essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività. È vietata la distribuzione di avanzi di gestione, di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

 

Articolo 9

Fondatori

  1. Sono Fondatori i soggetti che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.

 

Articolo 10

Partecipanti

  1. Con decisione insindacabile del Consiglio di Amministrazione possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli enti o associazioni, anche non riconosciuti, o altre Istituzioni, anche aventi sede all’estero, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in attività o in beni o servizi, materiali o immateriali, o in altre forme ritenute idonee, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione che, con propria delibera, può suddividere i Partecipanti in categorie. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato
  2. I Partecipanti possono, con modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, accedere ai locali e alle strutture funzionali della Fondazione, consultare archivi, biblioteche ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, partecipare alle iniziative dell’ente alle quali fossero invitati. I Partecipanti compongono il Collegio dei Partecipanti di cui al successivo articolo 16.

 

Articolo 11

Esclusione per inadempienza

  1. Il Consiglio di Amministrazione decide, a maggioranza semplice, l’esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

– inadempimento dell’obbligo di eseguire le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;

– condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.

  1. Nel caso di Partecipanti persone giuridiche e/o enti, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

– estinzione a qualsiasi titolo;

– apertura di procedure di liquidazione;

– fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

  1. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione senza diritto alcuno alla restituzione di quanto eventualmente versato a titolo di contributo.

 

Articolo 12

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

– il Consiglio di Amministrazione;

– il Presidente;

– il Collegio dei Partecipanti;

– il Comitato Scientifico;

– il Collegio dei Revisori Legali o il Revisore Unico.

 

Articolo 13

Consiglio di Amministrazione

  1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero di componenti da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti. Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato dai Fondatori nell’atto costitutivo della Fondazione. In tale sede i Fondatori provvedono alla nomina del Presidente della Fondazione, scelto tra i componenti del Consiglio. Gli amministratori non possono essere revocati dai Fondatori e durano in carica a tempo indeterminato. I Fondatori si riservano di integrare il primo Consiglio di Amministrazione, qualora il numero dei consiglieri fosse inferiore al massimo stabilito, entro l’anno successivo all’avvio dell’operatività del RUNTS.
  2. I Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipino a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dalla carica.
  3. I componenti del Consiglio di Amministrazione che cessano dalla carica per morte, dimissioni o decadenza vengono sostituiti per cooptazione, con voto di maggioranza, dagli altri membri in carica.
  4. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, provvede a:

a) stabilire, nel rispetto degli scopi della Fondazione, le linee generali dell’attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi;

b) nominare il Presidente scegliendolo tra i componenti del Consiglio;

c) predisporre ed approvare il bilancio consuntivo;

d) nominare, su proposta del Presidente, il Direttore Generale, definendone i compiti, i limiti di spesa entro i quali può impegnare la Fondazione , la durata dell’incarico e il trattamento economico;

e) nominare o revocare i componenti del Comitato Scientifico;

f) attribuire la qualifica di Partecipante ovvero deliberarne l’esclusione ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11;

g) nominare, su proposta del Presidente, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione scegliendolo tra i componenti del Consiglio;

h) deliberare sulla dotazione di personale e sui disciplinari relativi all’organizzazione ed al funzionamento della Fondazione;

i) approvare il regolamento per l’assegnazione di borse di studio;

j) approvare le modifiche al presente statuto;

k) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio;

l) designare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri;

m) deliberare specifiche iniziative, anche su proposta del Presidente o del Collegio dei Partecipanti;

n) deliberare accensione di mutui, acquisti e alienazioni di beni immobili, contratti di leasing immobiliare, acquisizioni e cessioni di partecipazioni; le relative proposte di delibera dovranno essere trasmesse al Collegio dei Revisori o al Revisore Unico almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per la delibera;

o) deliberare l’accettazione di donazioni, contributi, erogazioni, eredità, lasciti, legati e stabilire l’ammontare dei contributi al fondo di gestione;

p) amministrare il patrimonio della Fondazione, determinando la parte delle entrate e dei redditi da destinare all’incremento del patrimonio stesso;

q) disporre in ordine alla destinazione agli scopi istituzionali degli avanzi di gestione;

r) elaborare ed approvare eventuali regolamenti interni;

s) nominare il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico dei conti, stabilendone i relativi compensi.

 

Articolo 14

Convocazione e quorum

  1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi componenti, con almeno cinque giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima di quello della riunione, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatario. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, su invito e senza diritto di voto, anche il Direttore Generale. La riunione è considerata valida senza che sia stata effettuata alcuna convocazione qualora siano presenti tutti i Consiglieri, il Presidente, i Revisori ovvero il Revisore Unico e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
  2. Per la validità delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente ovvero, in caso di sua assenza, quello del Vice Presidente. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell’ente è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.
  3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi, il Consiglio è presieduto dal  componente più anziano  del Consiglio stesso. Il Presidente nomina il segretario dell’adunanza.

Le delibere risultano da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, redatto su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l’omologo libro prescritto per le società per azioni.

 

  1. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi queste condizioni, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione, per consentire la stesura del verbale e la relativa sottoscrizione, salvo diversa disposizione delle norme tempo per tempo vigenti.
  2. Quando lo proponga il Presidente e nessuno degli amministratori e dei Revisori ovvero il Revisore Unico si opponga, le singole decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, da inviarsi tramite posta elettronica, purché dai documenti sottoscritti dagli amministratori risulti con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Ove si adotti il metodo della consultazione scritta, la procedura non è soggetta a particolari formalità purché:
  • sia assicurato a ciascun amministratore ed a ciascun Revisore il diritto di partecipare alla decisione;
  • sia garantita a tutti gli aventi diritto una adeguata informazione;
  • la decisione sia adottata con le maggioranze previste;
  • il consenso o il dissenso rispetto all’argomento sottoposto alla decisione degli amministratori pervenga entro le quarantotto (48) ore successive all’invio della relativa documentazione;
  • i documenti del procedimento di consultazione recanti l’espressione della volontà degli amministratori siano tempestivamente trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 15

Presidente

  1. Il Presidente della Fondazione, scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, è nominato dai Fondatori in primis all’atto di costituzione della Fondazione, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il suo mandato termina con l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina. Successivamente, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Presidente scegliendolo tra i propri componenti.
  2. Il Presidente:

– ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;

– agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale;

– cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 16

Collegio dei Partecipanti

  1. È convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione ogni volta lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta all’anno. È validamente costituito qualsiasi sia il numero dei presenti. Il Presidente nomina il segretario dell’adunanza. Il Collegio dei Partecipanti ha facoltà di formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione. Il verbale delle riunioni sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto su apposito libro.
  2. Alle riunioni del Collegio intervengono i Partecipanti alla Fondazione; possono altresì intervenire, su invito del Presidente, anche i rappresentanti degli uffici e osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni o Enti italiani o esteri.

 

Articolo 17

Comitato Scientifico

  1. Il Comitato Scientifico è composto da un massimo di quindici componenti, tra cui un coordinatore, scelti dal Consiglio di Amministrazione tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio negli ambiti della cultura, dell’economia, della società civile e comunque nei settori di attività della Fondazione; i componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati anche più volte.

La carica di componente del Comitato Scientifico e quella di Consigliere di Amministrazione sono incompatibili.

  1. Il Comitato Scientifico fornisce supporto al Consiglio di Amministrazione e al Presidente della Fondazione nella definizione dei programmi di attività della Fondazione. A titolo indicativo:

– può essere invitato ad esprimere il proprio parere sulle iniziative della Fondazione;

– può proporre iniziative culturali, di ricerca e di formazione;

– svolge ogni altro incarico affidatogli dal Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 18

Collegio dei Revisori o Revisore Unico

  1. Il controllo contabile sulla gestione della Fondazione è esercitato da un Collegio dei Revisori, composto da tre componenti effettivi e due supplenti, ovvero da un Revisore Unico ed un supplente, nominati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 30 del DLgs 117/2017. Qualora ricorrano i presupposti di cui all’articolo 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 la revisione legale potrà essere affidata anche al Collegio dei Revisori o Revisore Unico.
  2. I componenti del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico sono scelti tra gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con qualifica di Revisori Legali. Il Collegio o il Revisore Unico durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati. Il primo organo di controllo è nominato nell’atto costitutivo dai Fondatori.
  3. Il Revisore che non partecipi, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Collegio decade dal mandato.
  4. Delle riunioni del Collegio dei Revisori è redatto verbale trascritto in apposito libro. Il Revisore Unico informa il Consiglio di Amministrazione con apposita relazione.
  5. Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico deve controllare l’amministrazione della Fondazione, vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità; esprime il proprio parere sui bilanci consuntivi mediante apposite relazioni; svolge i compiti di vigilanza e monitoraggio ed esercita i poteri di ispezione e di controllo previsti dalla legge.
  6. Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dal mandato.

 

Articolo 19

Direttore Generale

  1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta del Presidente, un Direttore Generale. Il Direttore Generale è il responsabile operativo dell’attività della Fondazione.
  2. In particolare, il Direttore Generale, nell’ambito delle direttive degli organi della Fondazione:
    • partecipa su invito alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
    • coadiuva il Presidente nell’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
    • è il capo del personale e dirige e coordina gli uffici della Fondazione;
    • opera per l’organizzazione e il coordinamento delle attività direttamente funzionali al perseguimento degli scopi dell’Ente;
    • opera in piena autonomia entro i limiti di spesa stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 20

Gratuità delle cariche

  1. Tutte le cariche sono onorifiche. È fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno e di quelle comunque sostenute in ragione dell’incarico nonché il compenso del Direttore Generale e dei componenti dell’organo di controllo.

 

Articolo 21

Libri obbligatori

  1. La Fondazione deve tenere tutti i libri obbligatori per legge tra cui:

– il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,

– il libro dei Partecipanti, tenuto dal Consiglio di Amministrazione;

– il libro dei verbali e delle relazioni dell’organo di controllo;

– i libri contabili obbligatori, in conformità alla normativa civilistica e fiscale.

 

Articolo 22

Avanzi di gestione

  1. Gli eventuali avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione nonché di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Articolo 23

Divieto di distribuzione di avanzi di gestione

  1. Durante la sua vita e all’atto del suo scioglimento la Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti dei propri organi anche nel caso di recesso o di esclusione dalla Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

 

Articolo 24

Scioglimento e Liquidazione

  1. Qualora il suo scopo sia stato definitivamente raggiunto, sia esaurito, sia divenuto impossibile o di scarsa utilità e, comunque, in tutti i casi previsti dal Codice civile, la Fondazione è sciolta e posta in liquidazione con delibera del Consiglio di Amministrazione.
  2. Al fine di provvedere alle attività di liquidazione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina un liquidatore che può essere scelto anche tra i componenti del Consiglio di Amministrazione uscente.
  3. Il patrimonio netto residuo dell’ente sarà devoluto, in conformità a quanto disposto dall’art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, previo parere dell’Ufficio ivi indicato e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
  4. Resta ferma la possibilità di avvalersi del silenzio assenso, in conformità all’art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, qualora la risposta dello stesso Ufficio non sia resa entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

 

Articolo 25

Clausola di rinvio

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e successive modificazioni nonché le altre norme nazionali in materia.

 

Articolo 26

Disposizioni con efficacia differita all’iscrizione nel RUNTS

  1. La Fondazione assume la qualificazione giuridica di Ente del Terzo Settore per effetto dell’iscrizione nel RUNTS.
  2. L’acronimo “ETS” o la locuzione “Ente del Terzo Settore” devono essere inseriti nella denominazione della Fondazione e deve esserne fatto uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico all’esito dell’iscrizione della Fondazione nel RUNTS; il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è autorizzato a perfezionare l’integrazione della denominazione successivamente e per effetto dell’iscrizione.